(1) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’Art. 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “h) la conservazione e la gestione di banche dati strategiche ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le attività di sviluppo e gestione del servizio informativo provinciale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale.”