(1) Il comma 3 dell’Art. 18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito: “3. Al fondo confluiscono inoltre elargizioni e donazioni offerte da terzi, le somme fissate quale misure di compensazione per interventi nell’ambiente e nel paesaggio nonché le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative fissate dall'amministrazione provinciale e riscosse nell’ambito della tutela dell’ambiente, della natura e del paesaggio secondo le leggi provinciali vigenti di settore.“