(1) Dopo l'Art. 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “34/bis (Interpretazione autentica) - 1. L'articolo 34, comma 5, viene interpretato nel senso che l'onere reale di mantenimento include altresì il diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile, salva diversa disposizione nell'atto di assunzione per atto tra vivi o mortis causa.”