(1) Il comma 1 dell’Art. 10 (della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l’acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, a condizione che la Commissione dell’Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 31 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.”