(1) Il comma 3 dell’Art. 29/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito: “3. I finanziamenti sono disposti con decreto del competente assessore provinciale. I finanziamenti agli enti pubblici per attività di cui agli articoli 27 e 27/bis sono liquidati direttamente. I finanziamenti agli enti privati per attività di cui agli articoli 27, 27/bis e 28 sono liquidati previa presentazione di un elenco delle spese sostenute almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.“