(1) Dopo il comma 2 dell’Art. 6 (ella legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. A decorrere dal 2013 il limite d’età per il conseguimento delle pensioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è incrementato sulla base del meccanismo introdotto dall’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che tiene in considerazione la speranza di vita, come rilevata dall’ISTAT. L’incremento è disposto con delibera della Giunta provinciale.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il limite d’età è determinato in 65 anni e 3 mesi.”