(1) Il comma 1 dell’Art. 4 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dalla Ripartizione Mobilità.”
(2) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6/bis (Esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada) 1. La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l’iscrizione all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro.”