(1) Il comma 3 dell’Art. 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in quattro esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio.“