(1) I commi 1 e 3 dell'Art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. La Direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle dipendenze della Direzione generale sono collocate le Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.
3. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1 e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Direzione generale.”
(2) I punti 2 e 8 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppressi. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell’ambito della Direzione generale.