(1) Tramite l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si ottengono rispettivamente una qualifica professionale entro tre anni ovvero un diploma professionale entro quattro anni.
(2) Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.