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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 4 (Promozione)    delibera sentenza

(1)  Al fine di promuovere e sviluppare l’apprendistato e di informare i giovani sulla formazione duale, la Provincia può effettuare manifestazioni, iniziative e ricerche. La Provincia può inoltre finanziare la partecipazione di apprendisti a tali manifestazioni.

(2)  La Provincia può concedere contributi a enti pubblici e a privati che svolgono iniziative di cui al comma 1.

(3)  Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile, facilitare l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al mercato del lavoro locale la necessaria forza lavoro, la Provincia può erogare alle aziende dei contributi per compensare in parte le spese di formazione e per motivarle ad assumere e a formare degli apprendisti. Detti contributi sono concessi solo per gli apprendisti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

massimeDelibera N. 2046 del 16.06.2008 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di concorsi comparativi nell'ambito dell'artigianato, della gastronomia, del commercio e servizi.
massimeDelibera N. 734 del 10.03.2008 - Approvazione dei criteri per contributi per la partecipazione al campionato mondiale dei mestieri ai sensi dell'art. 8 della Legge Provinciale 20 marzo 2006 n. 2, »Ordinamento dell'apprendistato