In vigore al

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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 91)
Finanziamento in materia di turismo

1)
Pubblicata nel B.U. 29 maggio 2012, n. 22.

Art. 1 (Imposta comunale di soggiorno) 2)

(1) Allo scopo di garantire e rafforzare la base di finanziamento degli incentivi al turismo, a partire dal 1° gennaio 2014 è introdotta l'imposta comunale di soggiorno a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta ai sensi dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3)

(2) Gli esercizi ricettivi di cui al comma 1 sono:

  1. le strutture ricettive a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
  2. le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche; 4)
  3. gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;5)
  4. le strutture che offrono alloggio ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41.6)

(3) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentiti il Consiglio dei comuni, l’organizzazione più rappresentativa degli esercenti nel campo del turismo e l’organizzazione più rappresentativa delle organizzazioni turistiche, sono determinati le gradualità dell’ammontare dell’imposta ed ogni altro aspetto necessario per l’attuazione in merito. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato.

(4)Il gettito dell’imposta è assegnato alle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell’elenco delle associazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, a condizione che vengano rispettati i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento da stabilirsi con regolamento di esecuzione. Con regolamento di esecuzione può essere definito che i comuni versino una parte del gettito da riservare al marketing di destinazione all’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica nonché ai consorzi turistici iscritti nell’elenco dei consorzi turistici ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, a condizione che anche questi rispettino i criteri sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.7)

2)
Vedi anche il D.P.P. 1 febbraio 2013, n. 4.
3)
L'art. 1, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
4)
La lettera b) dell'art. 1, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
6)
La lettera d) dell'art. 1, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
7)
L'art. 1, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, e poi dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 2 ( Imposta provinciale sul turismo)

(1)Per le finalità di cui all’articolo 1 può essere istituita l’imposta provinciale sul turismo. L’applicazione dell’imposta avviene secondo modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo parere delle associazioni di categoria e del Consiglio dei comuni, qualora venga accertato il mancato raggiungimento dell’importo annuo di 18 milioni di euro di autofinanziamento, incassato nell’anno precedente dalle organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle associazioni turistiche. Tale importo annuo dell’autofinanziamento, quest’ultimo da definirsi con regolamento di esecuzione, viene rivalutato ogni tre anni dalla Giunta provinciale, tenuto conto del tasso di inflazione accertato dall’Istituto provinciale di statistica (ASTAT). Le organizzazioni turistiche suindicate comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Ripartizione provinciale Economia l’importo dell’autofinanziamento relativo all’anno precedente. 8)

(2) L’imposta è a carico degli operatori dei settori economici che traggono particolare profitto dal turismo, in quanto svolgenti attività di commercio, artigianali, industriali e di servizi, strettamente connessi al turismo, tra cui vanno in ogni caso compresi i pubblici esercenti, i gestori di piste o di impianti di risalita, le scuole di sci e snowboard, i commercianti in località turistiche, gli operatori turistici a livello provinciale e i noleggiatori di attrezzature sportive. Per coloro che traggono direttamente profitto dal turismo, l’imposta che può essere fissata anche in forma forfettaria, non può superare il 10 per mille del volume d'affari generato riferito all’anno precedente e comunque non può superare 30.000,00 euro. Per coloro che traggono indirettamente profitto, l’imposta non può superare l’1 per mille del volume d'affari generato, riferito all’anno precedente, e comunque non può superare 500,00 euro. Viene riscosso un importo minimo di 100,00 euro. Per esercizi con volume d’affari inferiore a 20.000,00 euro possono essere previste esenzioni.

(3) Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 vengono determinati l’ammontare, anche graduale, dell’imposta sul turismo, le eventuali sanzioni nonché le modalità di riscossione, di accertamento di recupero e di rimborso. Possono essere previste esenzioni o agevolazioni per determinate aree territoriali. Inoltre possono essere previste parziali riduzioni dell’imposta per singole realtà se è adeguatamente dimostrata l’esigenza. L’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta comporta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato. Se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è fissata nella misura del 5 per cento dell’importo non versato.

8)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.

Art. 3 (Devoluzione del gettito)

(1) I proventi derivanti dall’imposta comunale di soggiorno e dall’imposta provinciale sul turismo sono finalizzati ad interventi di rilevanza turistica.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente articolo:

„Art. 15/bis (Costituzione di associazioni turistiche)

1. Le associazioni turistiche di cui all’articolo 15 possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

“1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell’assolvimento dei propri compiti sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all’articolo 23, comma 3, se vengono rispettati i criteri obbligatori sulla qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è così sostituito:

“1. I fondi stanziati ai sensi dell’articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

  1. un’aliquota uguale o anche variabile per tutti gli aventi diritto;
  2. un’aliquota ulteriore secondo i seguenti criteri:
    1. capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;
    2. media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;
    3. media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti;
    4. autofinanziamento;
    5. raggiungimento dei criteri scalari e facoltativi sulla qualità definiti dalla Giunta provinciale.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27 e di cui al comma 1 dell’articolo 28 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2013.”

Art. 5 (Partecipazione delle associazioni turistiche a campagne elettorali)

(1) È vietato a tutte le associazioni turistiche che percepiscono contributi provinciali finanziare e partecipare a qualsiasi campagna elettorale sia per partiti che per candidati di qualunque lista elettorale. In caso di violazione viene revocato il contributo provinciale per l’anno in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.