(1) Al fine di promuovere la mediazione interculturale per il miglioramento dei rapporti fra cittadine e cittadini stranieri, comunità locale e istituzioni, in particolare nei settori dell’istruzione, del lavoro, della formazione professionale, dell’assistenza sociale, della tutela della salute e dell’edilizia agevolata, é istituito l’elenco provinciale delle mediatrici e dei mediatori interculturali in possesso delle necessarie competenze professionali.
(2) La Provincia favorisce il ricorso alla mediazione interculturale da parte dei propri uffici e degli enti da essa dipendenti tramite l'adozione di idonee misure organizzative che garantiscano la realizzazione di sinergie nell’utilizzo delle risorse disponibili.
(3) Il regolamento di esecuzione disciplina la tenuta dell’elenco, definisce gli standard di riconoscimento delle competenze professionali richieste sia per le persone fisiche che giuridiche, nonché le linee guida per il ricorso all’utilizzo delle mediatrici e dei mediatori interculturali da parte delle istituzioni.