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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 121)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

Art. 6 (Consulta provinciale per l’integrazione) 11)   delibera sentenza

(1)  Ai fini dell’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri è istituita la Consulta provinciale per l’integrazione. La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono esercitate dalla persona responsabile del Servizio di coordinamento per l'integrazione. 3) 12)

(2)  La Consulta svolge i seguenti compiti:

  1. presentare proposte alla Giunta provinciale per adeguare le norme provinciali alle esigenze che emergono in relazione all'integrazione; 13)
  2. formulare proposte sul programma pluriennale;
  3. esprimere pareri su ogni altro argomento inerente alla materia dell’integrazione, su richiesta della Giunta provinciale. 14)

(3)  La Consulta è composta da:

  1. l’assessora/assessore provinciale competente per l’integrazione, che la presiede; 15)
  2. quattro persone rappresentanti la Provincia, individuate dalla Giunta provinciale e scelte nelle seguenti aree di competenza: lavoro, sanità, famiglia e politiche sociali, edilizia abitativa, scuola, formazione professionale, cultura, commercio e servizi;
  3. [una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;] 2)
  4. una persona rappresentante le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  5. una persona rappresentante le organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  6. due persone rappresentanti i comuni, di cui una rappresentante i comuni con più di 20.000 abitanti, designate dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
  7. una persona rappresentante le associazioni del volontariato;
  8. otto persone rappresentanti le cittadine e i cittadini stranieri.

(4)  La Consulta elegge la propria o il proprio Vicepresidente fra i membri di cui alla lettera h).

(5)  La composizione della Consulta, limitatamente ai membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso a persone appartenenti al gruppo linguistico ladino.

(6)  I membri di cui alle lettere a), b), [c)] 2)  ed f) possono essere sostituiti da una persona da essi delegata, mentre per tutti gli altri membri è prevista la nomina di un supplente.

(7)  La/Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute esperti in materia di immigrazione o nelle tematiche oggetto di trattazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto.

(8)  La Consulta si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione della/del Presidente oppure su richiesta motivata da parte di metà dei suoi componenti.

(9)  Le modalità di nomina delle rappresentanti e dei rappresentanti stranieri di cui al comma 3, lettera h), nel rispetto del principio di un’equa rappresentanza di genere, geografica e di nazionalità dei cittadini stranieri immigrati in provincia di Bolzano, nonché le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute della Consulta sono definite con regolamento di esecuzione. Tali rappresentanti sono individuati sentite le comunità di stranieri.

(10)  La Provincia favorisce l'istituzione di consulte a livello comunale e comprensoriale.

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
11)
La rubrica dell'art. 6 è stata così modificata dalla lettera a), dell'art. 2, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
3)
La denominazione „Servizio di coordinamento immigrazione“ è stata sostituita dalla denominazione „Servizio di coordinamento per l'integrazione“, dall'art. 6, comma 3, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
12)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dalla lettera b), dell'art. 2, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
13)
La lettera a) dell'art. 6, comma 2, è stata così modificata dalla lettera c), dell'art. 2, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
14)
La lettera c) dell'art. 6, comma 2, è stata così modificata dalla lettera d), dell'art. 2, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
15)
La lettera a) dell'art. 6, comma 3, è stata così modificata dalla lettera e) dell'art. 2, comma 6, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.
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