(1) L’articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità della legge)
1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell’azienda sanitaria provinciale, di seguito denominata azienda, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di seguito denominata legge di riordinamento.”
(2) I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:
“6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.
7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:
- criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
- relazione del direttore generale;
- relazione del collegio dei revisori dei conti.
8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.”
(3) L’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“Art. 5 (Termini di approvazione ed esecutività)
1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l’azienda.
2. Il piano generale triennale dell’azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono.
3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l’esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l’azienda è tenuta all’approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.”
(4) L’articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio) - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale.”
(5) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:
- gli schemi di bilancio;
- il piano dei conti;
- i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale;
- i contenuti e la forma della nota integrativa;
- i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda;
- i criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- i criteri e le modalità di ammortamento;
- le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;
- quant’altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell’azienda.”