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In vigore al: 20/01/2016

j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 191)
Legge di stabilità 2016

1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 29 dicembre 2015, n. 52.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) L’articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Agevolazioni per veicoli ecologici) 

1. I proprietari di veicoli immatricolati nuovi in provincia di Bolzano, con alimentazione, esclusiva o doppia, a idrogeno, gas metano, gpl oppure con alimentazione ibrida elettrica e termica, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall’immatricolazione.”

(2) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 11/ter:

“Art. 11/ter (Versamento del diritto fisso da parte dei rivenditori di veicoli)

1. Il diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 48, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, e successive modifiche, dovuto dalle imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli per l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, può essere corrisposto anche con modalità di pagamento telematiche.”

(3) Nel comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, le parole “sino al 31 dicembre 2016” sono soppresse.

(4) Il comma 1 dell’articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 28.000,00 euro.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per l’anno 2016
Tabelle A, B, C, D

(1) Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2016-2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(4) Le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate alla presente sono determinate, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella allegata tabella D.

Art. 3 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

 

a) fondo ordinario
(progr. 1801):

2016

155.731.295,60

2017

159.764.437,46

2018

152.924.899,96

b) fondo per investimenti
(progr. 1801):

2016

86.971.852,00

2017

71.971.852,00

2018

71.971.852,00

c) fondo ammortamento mutui (progr. 1801):

2016

57.251.936,70

2017

53.184.096,71

2018

50.961.478,32

d) fondo perequativo
(progr. 1801):

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

e) fondo di rotazione per investimenti (progr. 1801):

2016

33.104.619,00

2017

33.104.619,00

2018

33.104.619,00

 

Art. 4 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (programma 0110 risorse umane) una spesa massima di 20,73 milioni di euro per l’anno 2016 e di 12 milioni di euro all’anno per gli anni 2017 e 2018. Ai fini della contrattazione collettiva sono previsti, inoltre, 3 milioni di euro all’anno per assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali e per le residenze per anziani, per gli anni 2016, 2017 e 2018.

CAPO III
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 5 (Abrogazioni

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

  1. l’articolo 7/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, fatte salve le agevolazioni i cui presupposti già sussistono alla data di entrata in vigore della presente legge;
  2. il comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche.

Art. 6 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 1.468.691.912,64 euro a carico dell'esercizio finanziario 2016, 1.332.384.982,61 euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, 1.299.772.438,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2018 derivanti dagli articoli 2, commi 1 (tabella A), 2 (tabella B), 3 (tabella C), 4 (tabella D) nonché dagli articoli 3 e 4 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

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