In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 20/01/2016

Delibera N. 4332 del 25.11.2002
L.P. 17 settembre 1973, n. 60: revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1040 del 2.4.2002 e approvazione dei nuovi criteri per la concessione dei contributi

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE

17 SETTEMBRE 1973, n. 60

 
1 GENERALITÀ
1.1 Obiettivo generale della legge è quello di erogare contributi a favore di enti e consorzi, pubblici e privati, escluse le aziende sanitarie, e delle associazioni che operino entro il territorio della Provincia e svolgano per statuto attività di assistenza sanitaria.
 
2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
2.1 La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento al competente ufficio della Ripartizione Sanità.
 
2.2 Le domande devono essere redatte su carta bollata o su carta libera provvista di marca da bollo.
 
2.3  In caso di inoltro a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.
 
3 DOCUMENTAZIONE
3.1 Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a)     la dichiarazione del richiedente in cui si attesti che l' ente esercita per statuto attività di assistenza sanitaria;

b)     la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da dati statistici;

c)     il giro d'affari e bilancio consuntivo dell'anno precedente (entro il 31 luglio dell'anno di riferimento);

d)     il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

e)     la relazione sull'attività programmata per i prossimi 5 anni;

f)     la dichiarazione del richiedente che per lo stesso scopo non è stata presentata domanda ad altro ufficio provinciale o ad altro ente pubblico;

g)     la dichiarazione inerente alla ritenuta di acconto relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

h)     la dichiarazione inerente alla posizione relativa all'IVA.

 
3.2 Le domande di contributo di cui all'art. 2 lettera a) della legge provinciale 60/73 devono essere corredate anche:

a)     di un'esposizione dei motivi che giustificano l'acquisto o il lavoro progettato;

b)     per lavori: del progetto di massima, dei preventivi di spesa e di una relazione tecnica illustrativa;

c)     per acquisti: di tre diversi preventivi di spesa;

d)     del piano di copertura finanziaria;

e)     di tutti i pareri ed autorizzazioni previsti dalla legislazione vigente, ivi incluso il benestare sul progetto rilasciato con decreto dell'Assessore alla sanità, nel caso in cui questo sia previsto;

f)     di una dichiarazione di impegno del richiedente che i beni oggetto di agevolazione non verranno alienati, affittati, ceduti in comodato per un periodo di 20 anni e che per lo stesso periodo le opere e i beni per i quali le agevolazioni sono stati concesse non saranno distolte dalla loro destinazione;

g)     della documentazione comprovante la compartecipazione dei medici che esercitano la libera professione all'interno della struttura sanitaria ai costi di ammortamento della struttura.

 
4 SPESE AMMESSE
4.1. L'ufficio competente ha il compito di individuare le spese ammissibili al finanziamento e di determinare l'ammontare del relativo contributo sulla base dei sottoindicati criteri.
 
4.2. L'ufficio potrà avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti e dei preventivi presentati dai richiedenti.
 
4.3. Risultano ammesse le seguenti spese, purché rientranti nella programmazione sanitaria provinciale:

a)     spese per interventi di acquisto di immobili già destinati all'assistenza sanitaria  o comunque a scopi igienico sanitari, inclusi gli interventi relativi ad acquisto, sostituzione e realizzazione di impianti igienico sanitari e tecnici;

b)      spese per interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione  straordinaria di immobili destinati all´ assistenza sanitaria o comunque a scopi igienico sanitari, inclusi gli interventi relativi ad acquisto, sostituzione e realizzazione di impianti igienico sanitari e tecnici;

c)     spese per interventi di acquisto ex novo o rinnovo di arredamento che riguardino almeno un'unità operativa della struttura;

d)     spese per la realizzazione di impianti informatici, nonché per la realizzazione ed installazione del necessario software per un intervento complessivo di valore non inferiore a Euro 25.000 (IVA esclusa);

e)     spese per la gestione di forme di assistenza domiciliare;

f)     spese per l' istituzione ed il potenziamento dei servizi di medicina del lavoro e sociale;

g)     le spese tecniche e di progettazione sono ammesse nella misura massima del 5%;

h)     sono ammessi interventi di acquisto con contratti di leasing.

 
5  SPESE NON AMMESSE
5.1 Non sono ammesse le seguenti spese:

a)     spese non rientranti nella programmazione sanitaria provinciale;

b)     l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall'ente;

c)     spese per le quali è già stata inoltrata una domanda di contributo presso un altro ufficio provinciale o altro ente pubblico;

d)     spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati, come pure spese per rinverdimento o giardinaggio, per l' abbellimento di facciate dell'edificio, per insegne, tende parasole o addobbi urbanistici vari;

e)     acquisti di terreni;

f)     acquisti, costruzioni, ristrutturazioni o manutenzione straordinaria di parcheggi o garages esterni o interni;

g)     acquisti di arredamento non riconducibili ad interventi di dotazione ex novo o di rinnovo di almeno un'unità operativa della struttura;

h)     apparecchiatura tecnico-sanitaria;

i)     materiale di consumo ed attrezzatura minuta;

j)     ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti o non supportata da adeguata documentazione;

k)     tutte le spese per attività non contemplate dalla legge provinciale n. 60/73.

 
6 PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE
6.1 Le percentuali massime di contributo, differenziate per le tipologie di intervento contenute nell'art. 2 della legge provinciale n. 60/73, vengono fissate nel modo seguente:
 
6.1.1 per l'acquisto di immobili già destinati all'assistenza sanitaria o comunque a scopi igienico sanitari, inclusa la realizzazione di impianti igienico – sanitari e tecnici, sarà concesso un contributo fino al 20% della spesa ammessa;
 
6.1.2. per la costruzione di immobili destinati all'assistenza sanitaria o comunque a scopi igienico sanitari, inclusa la realizzazione di impianti igienico – sanitari e tecnici, sarà concesso un contributo fino al 20% della spesa ammessa;
 
6.1.3 per interventi generali di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati all'assistenza sanitaria o comunque a scopi igienico-sanitari, inclusi gli interventi anche sostitutivi di impianti igienico sanitari e tecnici sono previste le seguenti percentuali di contribuzione:

a)     fino all'85 % della spesa ammessa per interventi avviati da enti pubblici per progetti pilota di particolare interesse pubblico con lo scopo di promuovere e sperimentare nuove forme di assistenza ;

b) fino al 60% della spesa ammessa per interventi avviati da enti pubblici e da enti privati non aventi scopo di lucro;

c) fino al 20% della spesa ammessa per interventi avviati da enti privati aventi scopo di lucro.

 
6.1.4 Per interventi di acquisto ex novo o rinnovo di arredamento che riguardino almeno un'unità operativa della struttura richiedente sono previste le seguenti percentuali di contribuzione:

a)     fino all'85% della spesa ammessa per acquisti avviati da enti pubblici per progetti pilota di particolare interesse pubblico con lo scopo di promuovere e sperimentare  nuove forme di assistenza;

b)     fino al 70% della spesa ammessa per acquisti avviati da enti pubblici;

c)     fino al 30% della spesa ammessa per acquisti avviati da enti privati non aventi scopo di lucro;

d)     fino al 20% della spesa ammessa per acquisti avviati da enti privati aventi scopo di lucro.

 
6.1.5 Per interventi di implementazione di reti informatiche nelle strutture, comprensive di acquisizioni di hardware e software per un valore complessivo non inferiore a Euro 25.000 (IVA esclusa) sono previste le seguenti percentuali di contribuzione:

a) fino all'85% della spesa ammessa per interventi avviati da enti pubblici per progetti pilota di particolare interesse pubblico con lo scopo di promuovere e sperimentare nuove forme di assistenza;

b) fino al 60% della spesa ammessa per interventi avviati da enti pubblici e da enti privati non aventi scopo di lucro;

c) fino al 20% della spesa ammessa per interventi avviati da enti privati aventi scopo di lucro.

 
6.1.6 Le strutture private di ricovero e cura con personale medico non dipendente, sono obbligate a richiedere una quota di partecipazione ai costi di ammortamento da parte dei medici che esercitano la libera professione all'interno della struttura sanitaria.
 
6.1.7 Per la gestione di forme di assistenza domiciliare sarà concesso un contributo fino al 20% della spesa ammessa.
 
6.1.8 Per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi di medicina del lavoro e sociale sarà concesso un contributo fino al 20% della spesa ammessa.
 
6.2 Qualora gli enti debbano affrontare interventi la cui realizzazione si estende a due o più anni, deve essere presentato l'intero progetto ed i relativi costi devono essere suddivisi sui rispettivi anni. L'ufficio competente, valutata pertanto l'entità del progetto e la presumibile durata della sua realizzazione, potrà disporre un piano di finanziamento pluriennale, ferme restando le percentuali massime di contribuzione succitate.
 
6.3 Maggiori costi per interventi pluriennali risultano agevolabili qualora si tratti di costi non prevedibili e non attribuibili ad aumento dei prezzi o a pianificazione errata (p.es. oneri per la rimozione di ostacoli che si possono incontrare nei lavori di scavo). La misura dei maggiori costi dev'essere almeno pari al 10% dei costi originariamente preventivati.
 
6.4 Modifiche alle tipologie degli investimenti programmati dalla struttura anche a seguito del provvedimento di concessione di contributi, sono consentite purché comunicate all'ufficio competente, che ne verifica l'ammissibilità, prima dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo.
 
6.5 Gli interventi agevolati non possono iniziare prima dell'esercizio in cui viene presentata la relativa domanda.
 
7 PRIORITA' NELLA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
7.1 Qualora la disponibilità finanziaria sul capitolo relativo del bilancio provinciale risultasse insufficiente a soddisfare tutte le richieste ammissibili verranno in primo luogo soddisfatte le seguenti priorità e nel seguente ordine:

a)     contributi destinati ad interventi pluriennali di ristrutturazione già in corso;

b)     contributi destinati all'adeguamento di strutture che erogano in prevalenza prestazioni in regime di ricovero, alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento sanitario come disciplinato dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché alle vigenti normative in materia di igiene e di sicurezza;

c)     contributi destinati ad interventi di acquisizione di arredamenti nell'ambito di una ristrutturazione;

d)     le ulteriori domande verranno soddisfatte riducendo proporzionalmente le percentuali di contribuzione, sulla base della disponibilità residua.

 
8 LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
8.1 I contributi vengono liquidati agli enti richiedenti sulla base dell'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati e documentati. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione concessa viene ridotta proporzionalmente.
 
8.2 Le categorie di investimento risultanti dalla documentazione di spesa devono corrispondere a quelle ammesse alle agevolazioni sulla base dei preventivi o dei progetti presentati.
 
8.3 La regolare esecuzione di lavori o acquisti ammessi alle agevolazioni, sarà accertata da parte dell'ufficio competente e precisamente:

a)     nel caso di contratto di acquisto rispettivamente di leasing di edifici, impianti tecnici e di arredamenti:

a)1     sulla base del contratto d'acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture, nonché della dichiarazione del richiedente l'agevolazione relativa alla regolare esecuzione dell'investimento;

b)     nel caso di lavori edili:

b)1     sulla base delle fatture regolarmente quietanziate e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell'investimento, nonché della dichiarazione del richiedente l'investimento;

b)2     sulla base delle fatture regolarmente quietanziate nonché della dichiarazione del richiedente sulla regolare effettuazione dell'investimento, qualora non sia prevista ai sensi di legge la figura del direttore lavori.

 
8.4 La liquidazione del contributo relativo a lavori edili di importo superiore a 150.000 Euro (IVA esclusa) potrà essere disposta dall'ufficio competente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori anche in più rate.
 
9 REVOCA E RESTITUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
9.1 Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri o nel caso di irregolare documentazione viene revocata l'agevolazione.
 
9.2 Nel caso di inosservanza delle disposizioni attinenti ad alienazione, affitto e cessione e del vincolo di destinazione del bene oggetto di agevolazione, si prevede la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate. In caso di inadempienza del termine di pagamento fissato si procede alla riscossione coattiva.
 
9.3 Nel caso di acquisto in leasing, il contributo deve essere restituito secondo le disposizioni del precedente punto 9.2, qualora alla scadenza del contratto di leasing, il bene non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall'impresa a terzi.
 
10     CONTROLLI
10.1 Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate, sulla base del principio di casualità. Vengono inoltre verificati tutti i casi ritenuti dubbi dall'ufficio competente.
 
10.2 L'individuazione delle domande di contributo da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da un apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
10.3 Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza degli arredamenti finanziati nonché la regolare contabilizzazione dei beni e degli interventi agevolati.
10.4 Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi degli uffici di altre Ripartizioni dell'Amministrazione Provinciale. Se l'ammontare delle spese ammesse supera l'importo di 100.000 Euro, i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all'amministrazione provinciale. Il relativo incarico viene dato dall'ufficio competente, ferma restando la possibilità del direttore del medesimo ufficio di disporre ed effettuare ulteriori verifiche ritenute opportune.
 
10.5 I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
 
10.6 I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'ufficio competente, la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.
 
11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
11.1 Le domande presentate nell' anno in corso verranno trattate in base ai presenti criteri.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2016, n. 1
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 14 gennaio 2016, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 14 gennaio 2016, n. 6
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico