(1) Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana.
(2) L'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari ha inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 dello statuto.
(3) L'insegnamento della seconda lingua impartito in misura tale da assicurare una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studio di ciascun tipo di scuola.
(4) Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio. da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.5)
(5) L'accertamento di cui al comma 4, è richiesto anche per l'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo.5)
(6) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
(6/bis) Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 costituisce titolo di preferenza.6)