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In vigore al: 21/08/2015

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)-
Regolamento degli esami di fine apprendistato

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 3 (Composizione della commissione d’esame)

(1) Il coordinatore/La coordinatrice dell’area formazione professionale del dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d’esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque anni. Se l’insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.

(2) Ogni commissione d’esame è composta da:

  1. il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un’ insegnante da esso/essa designato in qualità di presidente;
  2. un/un’insegnante della relativa scuola professionale o un esperto esterno/un’esperta esterna; in caso di particolari esigenze si può cooptare un secondo/una seconda insegnante della scuola professionale oppure un altro esperto esterno/un’altra esperta esterna;
  3. un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
  4. un lavoratore/una lavoratrice con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

(3) Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento o di incompatibilità all’esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova in una situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.