Sentenza del 28 settembre 2005, n. 335; Pres. ff. Widmair, Est. Pantozzi Lerjefors
Diversamente da quanto stabilito dalla corrispondente legge statale, per il legislatore provinciale, in forza dell'art. 1-bis della L.P. 17 novembre 1988 n. 48 (aggiunto dall'art. 58 della L.P. 5 marzo 2001 n. 7), i dispensari farmaceutici non sono uno strumento di anticipazione provvisoria dell'apertura di una farmacia già prevista nella pianta organica, ma possono essere istituiti anche con carattere di stabilità, quando specifiche situazioni locali, rimesse alla valutazione dell'Assessore provinciale competente in materia di sanità, ne suggeriscano l'istituzione, al fine di garantire un'assistenza farmaceutica celere ed essenziale a cittadini che non hanno, altrimenti, la possibilità – senza affrontare gravosi viaggi – di fruire di un completo servizio farmaceutico.
Mancando nella normativa provinciale l'individuazione dei criteri generali per l'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici, il richiamo operato dall'art. 1-bis della L.P. 17 novembre 1988 n. 48 alla normativa statale di riferimento ( L. 8 marzo 1968 n. 221), lascia intendere la volontà di applicare, anche in provincia di Bolzano, il criterio dell'affidamento del servizio al titolare di una farmacia, privata o pubblica, della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina: preferenza che risponde a necessità organizzative nonché all'esigenza di una maggiore funzionalità del servizio, atteso che il dispensario non ha un'autonomia di gestione, ma forma un'unica azienda con la farmacia di cui è parte.
Il criterio della vicinitas costituisce solo un criterio preferenziale, non costituente alcun diritto esclusivo alla gestione del dispensario e pertano non può negarsi all'amministrazione il potere di prestabilire, per ragioni di utilità sociale volte al miglior funzionamento del servizio di dispensario, che esso sia preferibilmente svolto in un punto preciso del paese piuttosto che in un altro. Sennonché, tale scelta discrezionale deve essere fatta dall'amministrazione nel momento in cui decide di istituire il dispensario o, al più tardi, imposta come criterio nel bando di assegnazione, dando così la possibilità a tutti i partecipanti di reperire i locali nella zona indicata.