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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA) - nomina di due dei sei magistrati attribuita alla Provincia autonoma di Trento - presunta compromissione dell'indipendenza e terzietà dei giudici

Sentenza (4 maggio) 6 maggio 2009, n. 130; Pres. Amirante, Red. Mazzella

 
Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 17 luglio 2008, n. 1717, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA), sezione di Trento, ha respinto i ricorsi proposti da Paolo Secco e dalla società Dolmen Costruzioni, avverso l'atto della Provincia autonoma di Trento di annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Transacqua.
In entrambi i ricorsi il Comune era intervenuto ad adiuvandum, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la nomina di due dei sei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e ravvisando la violazione dell'art. 111 della Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il duplice profilo della compromissione dell'indipendenza e della terzietà dei magistrati, nonché del diritto ad un giusto processo.
Nel respingere tali ricorsi, il TRGA aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Con ricorso del 12 novembre 2008, il Comune – in persona del vice sindaco pro tempore – ha proposto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione sulla base della riformulazione dell'art. 114 Cost., introdotta con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo cui Regioni, Province e Comuni non sarebbero più mere ripartizioni della Repubblica, ma ne sarebbero componenti esse stesse, coordinate con lo Stato.
Secondo il Comune la principale conseguenza di tale riforma consisterebbe nella propria legittimazione a sollevare il conflitto, essendo venuta meno la supplenza istituzionale delle autonomie locali, insita nella legittimazione solo regionale a sollevare conflitto, quando un atto (quale ne fosse la natura) ledesse comunque e sotto qualunque profilo, l'autonomia di un ente locale sub-regionale, “rappresentato” istituzionalmente dalla Regione.
2. - Non si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri.
E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento osservando che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 426 del 1984 era stata ampiamente superata dalla sentenza del TRGA, contro la quale il Comune di Transacqua asserisce di proporre il conflitto.
La Provincia di Trento sottolinea l'anomalia di tale conflitto, atteso che l'art. 134 Cost. legittima soltanto le Regioni a sollevare conflitto di attribuzioni contro un atto statale. Del resto – osserva – la riforma costituzionale del 2001 ha conferito alle Regioni, ampliandone la competenza nei confronti degli enti locali, la legittimazione a far valere davanti alla Corte la lesione della loro autonomia avverso le leggi statali.
La Provincia di Trento eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del conflitto sia perché il ricorso è impropriamente volto a contestare il contenuto decisorio della sentenza del TRGA, sia perché il ricorrente non indica le competenze costituzionali comunali asseritamente lese dalla medesima sentenza.
A giudizio della Provincia il conflitto è altresì inammissibile, perché non risultano effettuate le notificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, né allo stesso TRGA di Trento, in violazione dell'art. 27, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.
In prossimità dell'udienza, il Comune ricorrente e la Provincia di Trento hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto 1. - Il Comune di Transacqua ha sollevato conflitto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad una sentenza, emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, che, in un giudizio su ricorsi proposti da privati contro l'annullamento di provvedimenti edilizi del medesimo Comune, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) in base al quale il collegio giudicante del TRGA è composto dal presidente e da due consiglieri, uno dei quali scelto tra quelli nominati su designazione della Provincia autonoma di Trento.
Secondo l'avviso del ricorrente – già espresso nel corso del giudizio amministrativo – la norma censurata si pone in contastro con gli artt. 111 della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della compromissione dell'indipendenza e della terzietà dei giudici, nonché del diritto ad un giusto processo.
2. - Il conflitto è inammissibile per più ragioni.
Va premesso che il ricorso proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, pur riproponendo, in sostanza, la medesima questione di costituzionalità già respinta dal Tribunale, assume – per le argomentazioni ivi svolte – i connotati di un conflitto tra enti, ritenendo il ricorrente di potersi collocare, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nella medesima posizione delle Regioni.
Così qualificato, il ricorso è inammissibile perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, né all'organo che ha emanato l'atto impugnato, nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (a decorrere dalla notificazione, o pubblicazione, ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato).
Il sollevato conflitto non è ammissibile, inoltre, in relazione ad entrambi i requisiti, soggettivo e oggettivo, richiesti per la proposizione di un conflitto tra enti.
Quanto al primo dei due requisiti, è sufficiente sottolineare che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, “nessun elemento letterale o sistematico […] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953” (sentenza n. 303 del 2003).
Quanto al profilo oggettivo, questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 39 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003) che gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo quando sia radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente.
Nella fattispecie il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.
In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, il ricorso del Comune di Transacqua va dichiarato inammissibile.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe.
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