Sentenza (5 luglio) 21 luglio 1988, n. 832; Pres. Saja - Red. Gallo
Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione debbano essere scelti fra tre categorie, e cioè: funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in servizio, ufficiali sanitari dei Comuni compresi nella circoscrizione provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non può prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle capacità di guida dei motoveicoli. Per contro sempre ad avviso del ricorrente le scelte diverse contenute nella legge impugnata sarebbero insufficienti a fornire le stesse garanzie.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE