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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
Personale docente - concetto di «madre lingua»

Ordinanza (24 febbraio) 4 marzo 1999, n. 52; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
 
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 marzo 1997 - nel giudizio per l'annullamento del provvedimento con il quale un insegnante era stato escluso dalle graduatorie provinciali presso l'Intendenza scolastica per la scuola di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano, sulla base del fatto che pur avendo dichiarato, nel 1994, di essere di madrelingua tedesca, in precedenza aveva reso una dichiarazione di madrelingua italiana - il tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), «in relazione all'art. 19, primo comma», del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la normativa censurata limiterebbe l'accesso al pubblico impiego e in particolare alla funzione docente;
che, ad avviso del rimettente, dalle norme contenute nell'art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nell'art. 12, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 89 del 1983 e nell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione del 29 dicembre 1994, n. 371, sorge «il dubbio che possa essere disconosciuta la possibilità di dichiararsi in possesso di una determinata madrelingua e, in un momento diverso e in un contesto diverso, di dichiararsi in possesso di altra madrelingua, senza che ciò possa comportare il sospetto di una dichiarazione falsa», non essendo specificata nelle norme citate la nozione di madrelingua fatta propria dal legislatore e non essendo riconosciuta «la possibilità che siano possedute entrambe le capacità linguistiche, sia quella italiana che quella tedesca e che la dichiarazione del possesso di una madrelingua (italiana o tedesca che sia, che peraltro può essere anche non veritiera), escluda il possesso dell'altra madrelingua».
Considerato che il tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano);
che il giudice rimettente si duole che la norma indicata, «in relazione all'art. 19, primo comma», del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e anche alla stregua della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 - non essendo specificato il concetto di «madrelingua» ai fini della dichiarazione richiesta agli aspiranti docenti nelle scuole della Provincia di Bolzano - si possa prestare a un'interpretazione che precluda la possibilità di variare la dichiarazione in proposito che sia stata resa una volta;
che tale possibilità sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, limitando «l'accesso al pubblico impiego e in particolare alla funzione docente»;
che - indipendentemente dal rilievo che l'incidente di costituzionalità è prospettato sulla base soltanto di un «legittimo dubbio» interpretativo della normativa denunciata e che i parametri costituzionali anzidetti sono oggetto di mero richiamo, privo di motivazione - il censurato art. 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 è stato sostituito, anteriormente alla proposizione della presente questione, dall'art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), di cui il giudice rimettente mostra di non avere contezza;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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