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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei procedimenti giudiziari - Obbligo di traduzione a richiesta del destinatario anche nell'ipotesi in cui il destinatario degli atti sia un cittadino di lingua italiana residente fuori il territorio della provincia

Ordinanza (18 luglio) 25 luglio 1997, n. 277; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
 
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con ordinanza del 18 marzo 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3; del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che gli atti e i documenti del processo civile comunque notificati ad istanza di parte debbano essere tradotti in lingua italiana a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica, anche nell'ipotesi in cui il destinatario degli atti e documenti sia un cittadino di lingua italiana residente fuori della provincia di Bolzano e altresì fuori della regione Trentino-Alto Adige, anziché prevedere, in tale specifica ipotesi, che gli atti e i documenti originariamente redatti in lingua tedesca e da notificare a soggetti residenti in altra provincia e fuori della regione Trentino-Alto Adige siano accompagnati, sin dall'inizio, dalla traduzione in lingua italiana;
che, in fatto, secondo quanto esposto dall'ordinanza di rimessione, una società commerciale con sede in provincia di Latina ma processualmente domiciliata presso il proprio patrocinante in Bolzano ha chiesto e ottenuto, dinanzi all'ufficio giudiziario rimettente, decreto ingiuntivo nei confronti di un imprenditore individuale; l'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto, con atto di citazione redatto in lingua tedesca e in tale lingua notificato alla società che, costituendosi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione appunto perché redatto in lingua diversa da quella italiana;
che, in diritto, attraverso la disamina della ratio e degli ambiti di tutela della minoranza linguistica tedesca, quali contenuti nello statuto speciale di autonomia (art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e nelle relative norme di attuazione, il giudice rimettente enuclea un principio comune alle diverse disposizioni, principio che, in sintesi, circoscrive il diritto del cittadino di lingua tedesca di avvalersi della madrelingua: sul piano spaziale, all'ambito del territorio provinciale; sul piano sostanziale, a rapporti con organi e uffici pubblici situati nella provincia, relativi allo svolgimento di funzioni e attività, processuali o procedimentali, destinate a «produrre effetti» nella – sola - provincia ad autonomia differenziata;
che la norma impugnata appare al rimettente in contrasto con l'anzidetto principio, poiché essa accorda un eccesso di tutela al cittadino di lingua tedesca, rispetto a quanto stabilito dal citato art. 100 dello statuto speciale;
che, posta l'anzidetta premessa, le censure di incostituzionalità sono svolte dal giudice a quo secondo tre profili;
che per un primo profilo l'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 574 del 1988 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata diversità di trattamento tra l'ipotesi ivi considerata e tutti gli altri casi, regolati da puntuali norme attuative (arti. 7, 25, 26 e 30 del d.P.R. citato), nei quali, conformemente al principio sopra ricordato, atti e documenti processuali o pertinenti a procedimenti amministrativi, originariamente redatti in lingua tedesca,, sono soggetti obbligatoriamente a traduzione in lingua italiana ogni volta che essi siano destinati, in vario modo, alla produzione di effetti nei riguardi di cittadini altrove residenti o comunque debbano confluire nell'ambito di procedure che si svolgono in territorio diverso da quello della provincia in argomento;
che tale differenziazione di disciplina sarebbe, perciò irragionevole, alla stregua del tratto comune costituito dalla accennata regolazione della lingua degli atti nel caso di rapporti che fuoriescono dall'ambito provinciale (o regionale), con risvolti di lesività della posizione del cittadino di lingua italiana in ordine alle garanzie difensive nel processo (art. 24 della Costituzione), data la brevità del termine di decadenza stabilito dalla norma per richiedere la traduzione dell'atto nonché a causa della pratica difficoltà di conoscenza di una tale peculiare prescrizione da parte di soggetti non residenti nella regione Trentino-Alto Adige;
che per un secondo profilo la norma impugnata sarebbe – ancora - in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché la notifica di un atto in lingua tedesca condizionerebbe la libera scelta del professionista cui affidare il patrocinio in giudizio, da parte del cittadino residente in altra parte dello Stato;
che per un terzo profilo, infine, la previsione non sarebbe conforme all'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, che prevede unicamente la facoltà dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici situati nella provincia o aventi competenza regionale, perché con la disposizione censurata si viene a estendere quella facoltà al di fuori dell'ambito territoriale con riguardo al quale essa era stata posta, così violandosi l'art. 116 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione;
che ha depositato «atto di costituzione e deduzioni» in giudizio la provincia autonoma di Bolzano, la cui difesa ha concluso per una declaratoria di inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione;
che con ordinanza, di cui è stata data lettura alla pubblica udienza del 20 maggio 1997, l'anzidetto intervento della Provincia autonoma (così qualificato l'atto di «costituzione») è stato dichiarato ammissibile, sul rilievo della sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della Provincia di Bolzano all'esito del giudizio di costituzionalità, in quanto avente ad oggetto una norma di attuazione dello statuto, concernente uno degli aspetti dell'autonomia differenziata e altresì adottata secondo la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto medesimo;
che all'udienza sopra detta le parti intervenute hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Considerato che il giudice istruttore del tribunale di Bolzano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 116 della Costituzione, dell'art. 20, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, il quale dispone che, nel processo civile, «gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica»;
che il giudice rimettente, ritenendo la sopra indicata disposizione applicabile, oltre che nel caso in cui il destinatario sia cittadino residente in una delle province della regione Trentino-Alto Adige, anche in quello in cui il destinatario sia residente in altra provincia dello Stato, solleva l'anzidetta questione di costituzionalità con riferimento esclusivo a tale secondo caso, chiedendo, in relazione a esso, una decisione d'incostituzionalità dalla quale derivi l'obbligo di accompagnare gli atti e i documenti redatti in lingua tedesca con una traduzione in lingua italiana;
che la predetta questione di costituzionalità stata sollevata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso con atto di citazione redatto in lingua tedesca e nella stessa lingua notificato alla parte convenuta nel domicilio eletto presso il proprio avvocato in Bolzano;
che l'elezione di domicilio in Bolzano, avvenuta già nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo quanto sopra indicato, supera il dato rappresentato dalla residenza del convenuto in altra parte del territorio dello Stato;
che quindi la prospettazione del merito della questione di costituzionalità, quale risultante dall'ordinanza del giudice rimettente, appare non corrispondente agli elementi caratterizzanti il processo a quo;
che dunque la vicenda processuale in questione devesi ritenere svolta interamente nel territorio della provincia di Bolzano, sede dell'ufficio giudiziario competente per il giudizio di merito sull'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la disposizione impugnata vale, nella specie, per la parte che regola l'uso della lingua per la redazione e la notificazione degli atti giudiziari nel territorio della provincia, in rapporto con gli uffici giudiziari ivi situati, conformemente a quanto disposto dall'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
che pertanto la questione di costituzionalità, sollevata invece con riferimento alla disciplina dell'uso della lingua per gli atti giudiziari nei processi civili, notificati a istanza di parte fuori del territorio provinciale, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, del d. P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 116 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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