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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
Approvazione di moduli e registri per le scuole in lingua tedesca - Uso di terminologia difforme dalle norme statutarie

Sentenza (23 aprile) 5 maggio 1993, n. 215; Pres. Casavola - Red. Guizzi

 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992, n. 957/3, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 23 giugno 1992 n. 26, supplemento ordinario n. 2, in materia di « approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca ».
Con tale decreto, pubblicato in lingua italiana e in lingua tedesca, sono stati approvati i moduli ed i registri che dovranno essere utilizzati nelle scuole in lingua tedesca a partire dall'anno scolastico 1992/93. Gli allegati, che fanno parte integrante del decreto e sono redatti soltanto in lingua tedesca, risultano formulati in termini che il ricorrente ritiene illegittimi. L'intendenza scolastica per le scuole di lingua tedesca è indicata senz'altro come intendenza per le scuole tedesche (Schulamt für die deutsche Schule), e la scuola elementare in lingua tedesca come scuola elementare tedesca (deutsche Grundschule).
Secondo quanto risulta dallo statuto (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, art. 19) e dalle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano (d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89), nelle scuole, che sono statali (v. in part. l'art. 3 d.P.R. n. 89 del 1983 cit.), è obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; la funzione ispettiva è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana e per quella in lingua tedesca.
Ora, i moduli allegati al decreto, destinati a capillare diffusione, sottendono — ad avviso del ricorrente l'intendimento di contrapporre una « scuola tedesca », con un suo apparato organizzativo, a una « scuola italiana », che è cosa ben diversa dal distinguere, nell'ambito di una istituzione scolastica unitaria, l'insegnamento nell'una o nell'altra lingua. Non può dunque dirsi che la variazione terminologica sopra indicata sia solo formale: in tal modo si creano convincimenti irreversibili, che toccano un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.
Richiamato l'art. 117 Cost., il Presidente del Consiglio ritiene che la Provincia autonoma di Bolzano abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni e, conseguentemente, chiede l'annullamento nelle parti censurate del decreto menzionato, in quanto adottato in violazione dello Statuto e delle norme di attuazione.
2. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Essa ricorda come l'istruzione elementare e secondaria nel suo territorio abbia « carattere statale » (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 89 del 1983 cit.), e non sia statale tout court. In materia, vale l'autonomia provinciale; e le stesse limitazioni che l'art. 19 dello Statuto pone a tale autonomia debbono essere intese come altrettante eccezioni alla regola generale in base a cui le attribuzioni in materia scolastica sono riservate alla Provincia autonoma. Il ricorso cade dunque nell'equivoco di considerare senz'altro come statali attribuzioni che vanno invece riferite alla sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.
La resistente eccepisce, altresì, l'inammissibilità del ricorso, che denunzia non tanto la lesione di attribuzioni statali costituzionalmente riservate quanto la formulazione illegittima degli allegati al decreto del Presidente della Giunta. Perché vi sia conflitto di attribuzione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non basta lamentare l'esercizio per qualche aspetto illegittimo delle competenze spettanti all'ente; occorre che l'atto risulti invasivo delle competenze costituzionalmente ad esso riservate. Non ci si trova, altrimenti, innanzi a un conflitto costituzionale di attribuzione, ma innanzi a una controversia che ha per oggetto la legittimità di un atto amministrativo.
3. Prima dell'udienza, hanno presentato memorie la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Osserva la Provincia che su oltre 175 pagine di moduli e registri allegate al decreto del Presidente della Giunta provinciale, le pagine censurate sono soltanto tre: quella con il frontespizio del « registro di classe » delle scuole elementari, e quelle con il frontespizio del « registro delle valutazioni di fine anno e degli esami finali e di idoneità ». D'altra parte, negli allegati si richiama, a pié di pagina, l'art. 3 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, ove si riafferma il carattere statale delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano: il che elimina ogni dubbio circa l'assoluta carenza, da parte della Provincia autonoma, di un intento lesivo delle attribuzioni statali in materia scolastica e si palesa la inidoneità dell'atto impugnato a determinare un conflitto costituzionale di attribuzione.
La resistente chiede, perciò, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza: la dizione adottata negli allegati (« scuola tedesca » in luogo di « scuola in lingua tedesca ») nulla ha infatti a che vedere con la natura giuridica delle scuole nella provincia di Bolzano e con la titolarità (statale o provinciale) delle relative attribuzioni.
L'Avvocatura generale dello Stato, nel richiamare l'art. 19 dello Statuto speciale che fissa regole molto dettagliate per l'insegnamento nelle scuole nella provincia di Bolzano, osserva come l'autonomia normativa ed amministrativa riconosciuta alle province autonome dagli artt. 8 e 9 dello Statuto stesso risulti circoscritta, oltre che dal già citato art. 19, dalle norme di attuazione introdotte dal d.P.R. n. 89 del 1983. E sottolinea che il testo del decreto è corretto sia nell'intitolazione sia nell'art. 1 (ove, a differenza degli allegati, si usa la legittima dicitura di « scuole in lingua tedesca »); mentre sono gli allegati, nelle parti denunziate, che testimoniano come la Provincia abbia travalicato dall'ambito delle sue attribuzioni, e non sia incorsa in un mero vizio di legittimità denunciabile innanzi al giudice amministrativo.
 
Considerato in diritto: 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3, che approva moduli e registri per le scuole in lingua tedesca.
Il ricorrente appunta le sue censure non sul testo del decreto, ma sugli allegati che, a suo avviso, sono formulati in termini illegittimi, contenendo un riferimento terminologico alla « scuola tedesca » (anziché alla « scuola in lingua tedesca »), in tal modo toccando un equilibrio delicato come quello etnico-linguistico.
2. Va preliminarmente verificata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in esame sotto il profilo dell'attitudine del decreto impugnato a ledere la sfera delle attribuzioni, costituzionalmente riservate, del ricorrente.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, per promuovere il conflitto di attribuzione non basta che il « cattivo esercizio » del potere si manifesti nell'illegittimità dell'atto, sindacabile innanzi al giudice amministrativo con gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, ma occorre che esso configuri una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite al soggetto ricorrente (sentt. nn. 473 e 245 del 1992, 104 del 1989, 747, 731 e 559 del 1988, 152 del 1986).
Il Presidente del Consiglio denunzia la scorretta formulazione terminologica di alcuni allegati al decreto emanato dal Presidente della Giunta provinciale, alla luce della disciplina che lo Statuto speciale pone sull'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie (art. 19 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), ritenendo che siano state vulnerate le competenze dello Stato in materia.
Si tratta, invero, di un'occasionale imprecisione, che ha carattere meramente formale e non intacca il principio del bilinguismo, ne si rivela idonea ad incidere nella sfera delle attribuzioni statali in materia di istruzione elementare e secondaria. Negli stessi allegati, la nota a pie di pagina conferma il carattere statale dell'istruzione elementare e secondaria nella Provincia autonoma, richiamando espressamente il disposto l'art. 3 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89.
La questione sollevata dal Presidente del Consiglio si risolve dunque in un problema di legittimità degli allegati al decreto del Presidente della Giunta provinciale e non assume, al presente, rilievo costituzionale, sotto i1 profilo della «invasività» delle attribuzioni riservate allo Stato.
Conseguentemente, il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 giugno 1992 n. 957/3, in materia di « Approvazione di diversi moduli e registri per le scuole in lingua tedesca », con il ricorso in epigrafe.
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