Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.
(1) Il pagamento del contributo di concessione, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili, nonché ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 34 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, nonché al capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.