(1) Con regolamento di esecuzione sono fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia abitativa agevolata.
(2) Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli dell'Istituto per l'Edilizia sociale.
(3) Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche o per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato a soli addetti specializzati.