(1) Per le attività che comportano produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti si applicano le disposizioni cui all'allegato C, parte II, punti 20 e 21.
(2) La Giunta provinciale emana direttive specifiche per il contenimento delle emissioni di polveri nei cantieri e nelle relative vie d'accesso, con riguardo all'ubicazione, alla durata, al tipo e alla grandezza dei cantieri ovvero alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine utilizzate.23)