(1) Sono archiviati i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2016, relativi alla revoca di contributi concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, nei casi di non colpevolezza del cittadino o della cittadina, secondo i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. 14)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.