Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1993, n. 20.
(1) Le disposizioni relative alle anticipazioni di cui all'articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, inserito dall'articolo 14 della presente legge, si applicano anche alla normativa relativa alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, modificata dalla L.P. n. 41/1983, e dalla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 36, e alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18.
(2) Le stesse disposizioni si applicano analogamente ai finanziamenti annuali concessi per l'attività, ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, dell'articolo 14 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, modificata dalla legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, e dell'articolo 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, agli enti pubblici e privati che offrano garanzie di continuità e di efficienza sul piano organizzativo e dei contenuti. 3)
L'art. 34 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.