(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge.
(2) L'attività di volontariato, al di là delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonché alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attività costituisce espressione di genuina solidarietà umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata in favore del singolo o della collettività, anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunità marginali.