Pubblicata nel B. U. 7 luglio 1992, n. 28.
(1) L'amministrazione provinciale assume iniziative e promuove interventi alfine di concorrere al miglioramento della sicurezza stradale.
(2) Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a privati, associazioni ed enti locali per studi, manifestazioni e iniziative comunque interessanti la sicurezza stradale.