Pubblicata nel B.U. 7 luglio 1992, n. 28.
(1) Per l'applicazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio provinciale destinati all'attuazione della legge provinciale n. 9/ 1991.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.