(1) Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui o dei finanziamenti di leasing concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa.
(2) Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato o di finanziamento in leasing agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1. La somma dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, sull'importo revocato.10)