(1) Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:
- comunità comprensoriale della Val Venosta;
- comunità comprensoriale della Alta Val d'Isarco;
- comunità comprensoriale della Val Pusteria;
- comunità comprensoriale del Burgraviato;
- comunità comprensoriale della Val d'Isarco;
- comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;
- 2)
- comunità comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma 1, secondo criteri di omogeneità geografica e socioeconomica, sentiti i consigli comunali interessati.
(3) 2)
(4) La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.
(4/bis) Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano.3)