Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni. 3)
(2) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale, o a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.