(1) È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
(2) Il personale di cui al precedente primo comma sarà individuato con deliberazione della Giunta provinciale.