(1) Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la Provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non operanti a scopo di lucro hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.