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e) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 101)
Finanziamento parziale di mutui contratti dai comuni e consorzi tra comuni con la Cassa depositi e prestiti

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 maggio 1987, n. 20.

Art. 4

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati per il triennio 1987 - 1989 dall'articolo 2, lettera h), della legge provinciale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987 - 1989 (legge finanziaria 1987)".