(1) Il concorso della Provincia al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti da comuni, dai consorzi tra comuni o dalle loro aziende, come disciplinato dalla legge provinciale 6 agosto 1986, n. 24, è esteso ai mutui contratti negli anni 1987 e 1988. 3)
(2) Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti e di fognature, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti i contributi provinciali peri mutui contratti negli anni 1987 e 1988 sono fissati nella misura annuale del 9% dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'11% per quelli decennali.
(3) Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 18, la misura dell'intervento provinciale per le altre opere pubbliche rimane fissato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24.