Pubblicata nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.
(1) Al fine di disporre del necessario supporto conoscitivo per tutte le attività connesse con i problemi del lavoro e dell'occupazione è istituito presso l'Ufficio mercato del lavoro l' "Osservatorio del mercato del lavoro" che svolge le seguenti attività:
Il coordinamento dell'attività dell'osservatorio provinciale con quella dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è garantito e regolato dalla convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della stessa legge. 2)
(2) L'Osservatorio del mercato del lavoro concorre a predisporre le informazioni necessarie per la programmazione degli interventi provinciali che interessano l'occupazione, collabora con la commissione provinciale per l'impiego per la definizione degli interventi diretti ad assicurare la mobilità della manodopera ed a prospettare nuove forme di lavoro e di occupazione, nonché imposta iniziative, anche sperimentali, per contribuire a qualificare gli interventi di competenza provinciale in tema di occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, nonché quella delle forze-lavoro di difficile collocamento.
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 37 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.