(1) Per assicurare con un unico intervento straordinario la sopravvivenza di impianti funiviari dimostratisi essenziali per mantenere le fonti di reddito della comunità locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese funiviarie, purché vengano rispettati i criteri di cui al secondo comma, un prestito senza interessi garantito da ipoteca, da restituirsi entro il termine di 10 anni e con decorrenza della prima rata a partire dal quarto anno.
(2) Le domande pervenute entro venti giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verranno soddisfatte nell'ambito dello stanziamento previsto secondo la graduatoria che verrà stabilita dalla Giunta provinciale, in base ai seguenti criteri:
- a) riconosciuta necessità degli impianti funiviari per assicurare le fonti di reddito della comunità locale, in base al reale utilizzo degli stessi nell' ambito della zona sciistica di pertinenza, nei comuni o frazioni di comuni determinati in base a tale criterio fondamentale dalla Giunta provinciale;
- b) piano di risanamento economico-finanziario comprovante che mediante l' unico intervento straordinario può essere ristabilita la redditività o almeno il pareggio dell'impresa;
- c) apporto di capitale proprio in misura almeno pari al prestito concesso, esclusa ogni forma di finanziamento da terzi.
(3) L'autofinanziamento dovrà essere dimostrato al momento dell'erogazione del prestito e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di concessione di detto prestito.
(4) L'apporto di capitale può risalire fino a tutto il 1981.
(5) Il prestito non può superare il 50% dell'indebitamento complessivo dovuto agli oneri finanziari per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari.
(6) Gli interventi finanziari di cui ai commi precedenti possono essere concessi ad imprese funiviarie, l'esercizio dei cui impianti sia rimasto interrotto per eventi anche naturali di carattere eccezionale non imputabili a difetto di gestione. Qualora detti impianti fossero coperti da garanzia assicurativa, l'impresa beneficiaria dovrà restituire il prestito concesso, non appena la compagnia assicuratrice avrà liquidato l'indennizzo dovuto, nella proporzione in cui l'importo dell'indennizzo stesso copre gli oneri finanziari sopraddetti. 2)