(1) I comuni della provincia di Bolzano al posto del vincolo di destinazione per i beni destinati ai servizi igienico-sanitari ai sensi del vigente testo dell'articolo 33 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono autorizzati a mettere a disposizione locali idonei per lo svolgimento dei servizi di igiene e sanità pubblica.
(2) Nei comuni fino a 10.000 abitanti i locali vengono assegnati dal comune al medico, anche convenzionato, al quale l' U.S.L. affida il servizio per l'igiene e la sanità pubblica nel relativo comune. 2)
(3) Con l'utilizzo dei locali da parte del medico è connesso l'esercizio delle funzioni di assistenza tecnico-sanitaria da prestare al sindaco nella sua qualità sanitaria locale.
(4) Le spese per l'allestimento ad ambulatorio e per la gestione dei locali sono a carico del medico. In zone particolarmente disagiate il comune è autorizzato ad assumersi anche le spese per la gestione dei locali.
(5) Nei locali messi a disposizione dal comune il medico può esercitare anche attività ambulatoriale decentrata del distretto sanitario di base.
(6) Nei Comuni con più di 10.000 abitanti e in quelli nei quali non sia residente un medico ai sensi del precedente secondo comma i locali predisposti dai comuni vengono utilizzati dall' U.S.L. competente per il servizio d'igiene e di sanità pubblica nel relativo comune.