(1) Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa ogni forma di finanziamento o di contributo provinciale a favore delle associazioni fra invalidi di qualsiasi natura che operino in base al proprio ordinamento esclusivamente nelle materie di cui alla presente legge, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo ad altri enti privati erogata in riferimento alle funzioni assunte.