(1) I beni degli enti e organismi citati negli articoli 1 e 2, già adibiti alle funzioni assunte dalla Provincia, situati nel territorio della provincia di Bolzano, entrano a far parte del patrimonio provinciale, fatta eccezione per quelli degli enti a base associativa che siano necessari allo svolgimento delle attività associative o siano derivanti da atti di liberalità o da contributi degli associati.
(2) Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione i beni di cui al comma precedente.