(1) Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Provincia autonoma di Bolzano assume le attribuzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, individuate dai decreti emessi per effetto degli articoli 113 e 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitate nel proprio territorio dalle seguenti associazioni fra invalidi: