Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.
(1) L'esame finale dei corsi comprende una prova scritta, una orale e un'esercitazione pratica e verte sulle materie trattate nelle lezioni teoriche e pratiche.
(2) Le prove di esame si svolgono dinanzi ad una commissione composta da 5 esperti delle materie oggetto di esame, nominati dalla Giunta provinciale. Le modalità dell'esame saranno determinate con regolamento di esecuzione alla legge.
(3) A quanti superano positivamente l'esame indicato nel comma precedente viene rilasciato l'attestato di qualifica di assistente geriatrico a familiare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689. La relativa qualifica viene trascritta nel libretto di lavoro. 2)
Vedi anche l'art. 16 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42:
(1) L'attestato finale di un corso per assistenti di famiglia rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno 1983 ha la stessa validità dell'attestato di qualifica di assistenti geriatrici e familiari di cui all'art. 6, comma 3, della legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19.