Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire ed a gestire corsi di formazione per assistenti geriatrici e familiari nell'ambito della formazione professionale di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49.
(2) La Giunta provinciale può, altresì, autorizzare e finanziare eventuali analoghi corsi istituiti e gestiti da enti pubblici e privati nell'ambito del territorio provinciale.