Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1980, n. 13.
(1) In esecuzione dell'articolo 5 della legge costituzionale 20 novembre 1971, n. 1, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano assume, per il territorio la propria competenza, le attribuzioni dell'Ente Nazionale per l'Assistenza degli Orfani dei Lavoratori (disciplinato con D. L. 23 marzo 1948, n. 327, convertito con legge 5 gennaio 1953, n. 35, modificato con legge 31 ottobre 1967, n. 1094) quali erano esercitate da quell'ente alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.