(1) È istituito un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola con una dotazione di 3.500 milioni di lire. La dotazione di tale fondo può essere elevata entro il 1984 fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di lire mediante erogazioni a carico del bilancio provinciale, il cui importo annuo sarà stabilito con legge di bilancio entro il limite massimo di 3.500 milioni di lire.
(2) La Giunta provinciale affida la gestione del fondo ad una o più aziende di credito o enti di rappresentanza delle stesse.
(3) Con i mezzi del fondo possono essere concessi prestiti agrari ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche, per l'acquisto di:
(4) I prestiti previsti alla lettera a) hanno una durata massima di dieci anni, quelli previsti alla lettera b) hanno una durata di quattro anni e quelli previsti alle lettere c) e d) una durata di un anno. 2)